Lo Statuto - Slow Food Campania:

Art. 1 - Denominazione

E' costituito ai sensi dello Statuto Nazionale di Slow Food Italia il Coordinamento Regionale denominato Slow Food Campania, associazione senza fini di lucro, organizzazione locale aderente all’Associazione internazionale Slow Food.

 

Art. 2 - Sede

Il Coordinamento Regionale Slow Food Campania ha sede nel comune di Guardia Sanframondi (BN). Il Coordinamento opera nei territori regionali definiti dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia nella delibera di riconoscimento dell’autonomia.

 

Art. 3 - Carattere e scopo

Il Coordinamento Regionale è l’organo di governo e di coordinamento delle attività associative nell’ambito dei territori regionali di riferimento. Il Coordinamento Regionale è costituito previa delibera di autorizzazione della Segreteria Nazionale di Slow Food Italia come previsto dallo Statuto Nazionale. Il Coordinamento Regionale ha natura associativa e carattere volontario, democratico, non lucrativo, di utilità sociale, di promozione sociale e di formazione della persona.

In coerenza con lo Statuto dell’Associazione Internazionale Slow Food, il Coordinamento Regionale si propone di:

a) fare acquisire dignità culturale alle tematiche legate al cibo, al vino, all’alimentazione e alle scienze gastronomiche nel loro complesso;

b) individuare i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati a un territorio, nell’ottica della salvaguardia della biodiversità, promuovendone l'assunzione a ruolo di beni culturali;

c) educare alla cultura alimentare i cittadini e, in particolare, le giovani generazioni, con l'obiettivo del raggiungimento della piena coscienza del diritto al piacere e al gusto e l’acquisizione di una responsabile capacità di scelta in campo alimentare;

d) promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta del rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei prodotti che ne rappresentino la massima espressione qualitativa;

e) favorire, intendendola come massima espressione, una qualità del cibo rispettosa di tre elementi imprescindibili: bontà organolettica, sostenibilità ecologica dei processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità di tutte le persone coinvolte nella filiera alimentare;

f) sostenere il pieno rispetto delle diversità culturali del mondo, in un’ottica di scambio e confronto utile a tutti, senza discriminazioni di sorta;

g) contribuire allo sviluppo della rete associativa internazionale;

h) realizzare progetti di cooperazione internazionale volti alla tutela della biodiversità e al sostegno alle comunità del cibo, particolarmente nei Paesi in via di sviluppo;

ì) sollecitare l’attenzione dell’opinione pubblica verso le tematiche ambientali ed in particolare verso la salvaguardia della biodiversità e delle tradizioni culinarie;

j) uniformare l’attività delle singole condotte.

 

 

Art. 4 - Oggetto

Il Coordinamento Regionale, limitatamente al proprio ambito territoriale ed associativo, in rapporto con gli orientamenti definiti dalla Segreteria Nazionale, al fine di raggiungere le proprie finalità potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative anche nel campo della scuola e dell’università attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione ed aggiornamento, finalizzati ad una piena attuazione del diritto allo studio, all’educazione alla salute, all’educazione sensoriale ed al gusto e allo sviluppo di una corretta cultura alimentare;

b)coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione, per la salvaguardia della biodiversità alimentare contrastando la crescente omologazione dei costumi, promovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo di forme di agricoltura eco-compatibile;

c)promuovere la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso l’organizzazione di iniziative enogastronomiche;

d) promuovere o sostenere iniziative solidaristiche volte ad alleviare situazioni di particolare disagio nel campo della fruizione alimentare, con l’obbiettivo di preservare e valorizzare l’identità storico culturale di un territorio specifico a cui si lega una particolare produzione. Tali iniziative devono considerarsi veri e propri presidi per la difesa della biodiversità;

e) promuovere e organizzare programmi di cultura alimentare sensoriale, da proporre ai soci, a tutti i cittadini ed agli operatori nel campo enogastronomico, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche dei processi produttivi in tutti i settori merceologici;

f) coordinare l’attività organizzativa e istituzionale delle condotte, fornendo alla medesime anche sostegno e assistenza sul piano organizzativo, amministrativo nonché delle iniziative culturali e formative;

segnatamente l’Associazione potrà:

1- verificare periodicamente la situazione associativa di ogni condotta e proporre obbiettivi di proselitismo;

2-curare i rapporti istituzionali di rappresentanza con tutti gli enti pubblici con competenze amministrative e territoriali non coincidenti con Slow Food Italia o con le condotte Slow Food;

3-promuovere iniziative tese alla riscoperta e promozione di prodotti agroalimentari di alta qualità tipici di ogni territorio della propria Regione sia in ambito locale che nazionale ed internazionale;

4-gestire la comunicazione ai soci per tutte le manifestazioni di carattere regionale o interprovinciale.

 

Per raggiungere gli scopi che si propone, l’Associazione può partecipare a livello regionale ad organismi pubblici o privati, promuovere la nascita di Comunità del Cibo e una rete di altre organizzazioni funzionali allo sviluppo del movimento associativo Slow Food, e altresì intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa.

Il Coordinamento Regionale svolge la propria attività in conformità alle finalità dell’Associazione Slow Food, coerentemente ai principi e alle norme dettati dallo Statuto Nazionale, e in attuazione delle politiche associative, degli indirizzi operativi e dei regolamenti elaborati dalla Segreteria Nazionale.

 

Art. 5 - Logo associativo

Il Coordinamento Regionale può utilizzare il logo associativo secondo i principi e le norme dettate dalla Carta di utilizzo dei marchi Slow Food a parte sottoscritta. La violazione di tali norme può comportare l’inibizione all’uso del marchio stesso da parte della Segreteria Nazionale di Slow Food Italia. Tale provvedimento comporta la revoca dell’autonomia del Coordinamento Regionale e quindi il suo scioglimento. Il logo utilizzato, di cui Slow Food Italia è esclusiva titolare, deve essere esclusivamente quello fornito al Coordinamento Regionale dagli uffici nazionali.

 

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio del Coordinamento Regionale è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo;

b) dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;

d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Comitato Direttivo Regionale delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.

 

Le entrate dell’Associazione, tutte disponibili per il raggiungimento dello scopo, sono costituite da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività svolte a favore dei soci o di terzi in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) contributi di Slow Food Italia e Slow Food internazionale.

 

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente destinati agli scopi istituzionali. E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, di utili e avanzi di gestione, di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. E’ altresì fatto divieto di distribuire in modo indiretto utili e proventi ovvero di cedere beni o prestare servizi, diversi dalle attività proprie dell’Associazione, a condizioni più favorevoli a soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l’organizzazione o ne fanno parte. I versamenti fatti dai soci al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi per l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso.

 

Art. 7 - Durata ed esercizio sociale

L’Associazione ha durata indeterminata. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno ed ha durata di dodici mesi.

 

Art. 8 - Contabilità, bilancio d’esercizio e libri sociali

Deve essere istituito e gestito a cura del Presidente o di persone all’uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

Il Comitato Direttivo Regionale, entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, deve predisporre il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, che deve essere depositato presso la sede sociale in visione ai soci.

Il rendiconto consuntivo, corredato da una relazione sulla gestione, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale economica e finanziaria dell’associazione.

E’ facoltà dell’organo amministrativo presentare il bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative del Comitato stesso e l’andamento previsionale dell’associazione.

Il sistema contabile cui uniformare la gestione amministrativa deve essere coerente con i regolamenti deliberati dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia.

Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Di ogni riunione collegiale deve essere redatto su apposito libro il relativo verbale.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere vistati dal Presidente.

 

Art. 9 - Soci

Sono soci del Coordinamento Regionale tutti i fiduciari presenti nel territorio assegnato, nonché i membri del Consiglio dei Governatori, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti residenti nella Regione. Possono inoltre entrare a fare parte del Coordinamento Regionale soci di Slow Food Italia che si siano particolarmente distinti nello sviluppo e nei progetti dell’attività associativa, quali, a titolo esemplificativo, rappresentanti di Comunità del Cibo o responsabili di Presidi Slow Food. L’Assemblea dei Soci del Coordinamento Regionale, su proposta del Presidente Regionale, ha il potere di cooptare tali soggetti nella misura massima di un terzo dei membri di cui al primo comma del presente articolo. Il numero dei soci dell’associazione è indeterminato secondo quanto specificato nel presente articolo.

 

Art. 10 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno i diritti e i doveri stabiliti dallo Statuto Nazionale di Slow Food Italia.

Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nell’ambito del Coordinamento Regionale.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci hanno diritto e dovere di:

-eleggere gli organi del Coordinamento Regionale e ad approvare annualmente il rendiconto;

partecipare:

-alla vita del Coordinamento come membri degli organi sociali, se eletti,

-alle assemblee generali dei soci in qualità di votanti,

-a tutte le iniziative e alle attività del Coordinamento Regionale.

La partecipazione all’Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge e dallo Statuto. L’adesione all’associazione è intrasmissibile e non è rivalutabile.

 

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde:

a) per mancato pagamento del contributo associativo annuale eventualmente determinato dal Comitato Direttivo Regionale;

b) per esclusione, deliberata nei modi previsti dallo Statuto Nazionale, qualora il comportamento o l’attività del socio sia in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto;

c) per perdita dei requisiti personali di cui all’art. 9 del presente Statuto

 

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi sociali:

- il Comitato Direttivo Regionale; il Presidente Regionale; l'Assemblea dei soci (anche denominata Coordinamento Regionale).

 

Art. 13 - Amministrazione

L’associazione è amministrata dal Comitato Direttivo Regionale, o per particolari esigenze territoriali, in accordo con la Segreteria Nazionale di Slow Food Italia, dal Presidente Regionale. L’organo amministrativo dura in carica dalla nomina sino al successivo Congresso Nazionale di Slow Food Italia.

 

Art. 14 - Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale è l’organo di governo delle politiche associative sul territorio. È composto di norma da tre a dieci membri eletti dall’Assemblea dei soci e rieleggibili. E’ presieduto dal Presidente Regionale nominato dal Congresso Regionale e può essere coadiuvato da un vice presidente eletto fra i suoi membri, su proposta dal Presidente Regionale. Il Presidente Nazionale, o un suo delegato, fa parte di diritto del Comitato Direttivo Regionale.

 

Art. 15 - Funzionamento del Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno tre volte l’anno, o comunque tutte le volte che il Presidente Regionale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.E’ convocato dal Presidente Regionale mediante avviso o comunicazione, anche orale, da effettuarsi almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione.Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Comitato eletti.Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione. Il Comitato è presieduto dal Presidente Regionale.

 

Art. 16 - Poteri e funzioni del Comitato Direttivo Regionale o del Presidente Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale o il Presidente in caso di organo monocratico, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Coordinamento Regionale.

Il Comitato Direttivo Regionale dovrà esercitare una costante verifica e controllo delle attività delle singole condotte, al fine di garantire il rispetto degli ambiti territoriali di competenza, e il coordinamento di tali attività. A tal fine i fiduciari avranno l’obbligo di informare preventivamente il Comitato sui programmi e sulle attività organizzate dalla condotta.

 

I compiti del Comitato Direttivo Regionale, o del Presidente Regionale, in caso di organo monocratico, sono:

 

a) programmare le attività regionali in sintonia con gli indirizzi della Segreteria Nazionale;

b)monitorare l’uso del marchio Slow Food sul proprio territorio e segnalare tempestivamente alla Segreteria Nazionale i casi di utilizzo non corretto;

c) autorizzare l’eventuale utilizzo del marchio regionale;

d) predisporre il rendiconto economico finanziario entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;

e) convocare l'Assemblea dei Soci quando se ne palesi la necessità e almeno due volte l’anno;

f)provvedere a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione;

g) curare la tenuta dei libri sociali e in particolare dell’elenco dei soci;

h) decidere l’eventuale assunzione di dipendenti e di altri collaboratori, anche membri di Comitato, necessari alla vita dell'Associazione determinandone l'eventuale retribuzione per le prestazioni d’opera svolte;

i) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che, per legge o per Statuto, siano riservati all’Assemblea;

j) coordinare la propria attività di gestione con le direttive e i regolamenti emanati dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia.

k) esprimere parere sulla nomina e revoca dei Fiduciari e sulla istituzione di nuove Condotte;

l) prendere atto e predisporre gli atti per l’ingresso di nuovi soci.

 

In occasione del Congresso Nazionale di Slow Food Italia, il Comitato Direttivo Regionale convoca il Congresso Regionale sulla base delle indicazioni della Segreteria Nazionale.

 

Art. 17 - Presidente Regionale

Il Presidente Regionale è eletto dal Congresso Regionale ai sensi dell’art. 31 dello Statuto Nazionale di Slow Food Italia. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo Regionale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Il Presidente è autorizzato a gestire i rapporti dell’Associazione con istituti di credito, senza preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo Regionale, salvo rendicontare l’operato nelle riunioni dello stesso.

I compiti del Presidente Regionale sono:

a) coordinare le iniziative in ambito regionale;

b) convocare e presiedere il Comitato Direttivo Regionale;

c) convocare l’Assemblea dei Soci;

d)autorizzare l’eventuale utilizzo del marchio regionale, sentito il Comitato Direttivo Regionale;

e) presentare alla Segreteria Nazionale il programma annuale delle attività regionali, il preventivo gestionale e il rendiconto economico-finanziario entro un mese dalla loro approvazione;

f) esprimere parere sulla nomina e revoca dei Fiduciari e sulla istituzione di nuove Condotte, sentito il Comitato Direttivo Regionale;

g) proporre alla Segreteria Nazionale l’eventuale chiusura di Condotte non attive;

h) convocare, ove necessario, l’Assemblea o Comitato di Condotta;

i) tenere rapporti con Istituzioni, Enti e Associazioni operanti a livello regionale o in ambiti eccedenti quelli delle singole Condotte;

j) proporre all’Assemblea dei Soci del Coordinamento Regionale la cooptazione di soci che si siano particolarmente distinti nello sviluppo e nei progetti dell’attività associativa nella misura massima di un terzo dei propri membri;

k)convocare, ove necessario, in occasione del Congresso Nazionale di Slow Food Italia, il Congresso di Condotta con le modalità indicate dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia;

 

Art. 18 - Assemblea dei Soci (Coordinamento Regionale)

I soci sono convocati in assemblea dal Comitato Direttivo Regionale o dal Presidente Regionale almeno due volte l'anno, di cui una entro il trenta giugno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, mediante avviso scritto di convocazione contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora dell’adunanza da esporsi presso la sede del Coordinamento Regionale almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza o, comunque, mediante altro mezzo ritenuto idoneo all’informativa sociale.

Alla Assemblea deve essere invitato il Presidente Nazionale o suo delegato.

L'Assemblea può essere convocata su domanda di almeno la metà dei soci.

L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale.

 

Art. 19 - Poteri e funzioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ha tra i suoi compiti:

a)deliberare sugli indirizzi e le direttive generali di Slow Food sul territorio di competenza;

b)approvare il rendiconto economico e finanziario;

c)nominare e revoca i componenti del Comitato Direttivo Regionale;

d)deliberare sulle responsabilità dei membri del Comitato Direttivo Regionale;

e)approvare eventuali modifiche dell'atto costitutivo e statuto, salvo quanto stabilito dall’art. 20;

f)cooptare su proposta del Presidente Regionale soci che si siano particolarmente distinti nello sviluppo e nei progetti dell’attività associativa nella misura massima di un terzo dei propri membri;

g)deliberare su quant'altro le è demandato per legge e statuto.

 

Art. 20 - Funzionamento dell'Assemblea dei Soci

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Regionale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro socio all’uopo nominato dall’Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento in Assemblea.  L'Assemblea si considererà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle votazioni i soci esprimono un voto proporzionale agli iscritti delle Condotte che rappresentano, sulla base del regolamento predisposto dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia e approvato dal Consiglio dei Governatori, mentre i Governatori e i soci cooptati, esprimono un voto pari a una rappresentanza di 30 (trenta) iscritti ciascuno. Non è ammessa la rappresentanza (delega) dei soci nelle riunioni assembleari. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mani o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

 

Art. 21 - Modifiche statutarie

 Le norme del presente Statuto costituiscono un insieme di regole omogenee per tutti i Coordinamenti Regionali, quali strutture territoriali dell’Associazione nazionale. Pertanto non è possibile alcuna modifica statutaria senza preventiva autorizzazione dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia.

 

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Il Coordinamento Regionale si scioglie immediatamente in caso di revoca dell’autorizzazione all’autonomia da parte della Segreteria Nazionale e nel caso previsto dall’art. 5 del presente Statuto. Altresì, lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci. In tali casi l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, a Slow Food Italia per fini di utilità sociale.

 

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia e quanto previsto dallo Statuto Nazionale di Slow Food Italia.

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